Il rimborso può essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento e/o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui il su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
Entro gli stessi termini, il contribuente, in luogo del rimborso può chiedere l'autorizzazione alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IMU non dovuta e versata, senza computo degli interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta.
La richiesta di compensazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del debito. Per poter procedere alla compensazione il funzionario responsabile rilascia al contribuente un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.